[DISCLAIMER]
Le note o i riferimenti a testi di legge e/o provvedimenti legislativi potrebbero non riprodurre un documento ufficiale. E' da ritenersi autentica solo la legislazione pubblicata nelle edizioni della Gazzetta Ufficiale. Ricordiamo che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. I testi forniti nel formato elettronico sono ricavati dal sito www.gazzettaufficiale.it a carattere non autentico e gratuito |
L'Italia, al pari degli altri stati membri dell'Unione Europea, ha il potere di legiferare in materia alimentare al fine di evitare frodi, di salvaguardare la salute dei cittadini, di tutelare il consumatore sotto l'aspetto della qualità.
Le normative comunitarie si dirigono agli stati membri ed ai cittadini circolanti e si riassumono così:
- regolamenti, gruppi di norme in specifiche materie (mercato vitivinicolo, vini di qualità in regioni determinate, etichettatura,...);
- direttive, vincoli sui risultati lasciando le competenze su forme e mezzi;
- decisioni, vincolanti solamente per i destinatari designati.
I regolamenti riguardano
- la varietà delle viti, le superfici coltivate, i trattamenti enologici (tagli, pratiche,ecc.), regole di mercato interno ed esterno, immissione al consumo, organismi di controllo, divieti;
- il disciplinare di produzione (zona di produzione, tipo di vitigno, pratiche viticole e metodi di vinificazione,...), le diciture consentite (VQPRD, VLQPRD, VFQPRD, VSQPRD, ...), le diciture nazionali (es: per l'Italia à DOC e DOCG), l'autorizzazione a denominare un vino con la regione di origine (es: ASTI, PORTO, CHAMPAGNE,...).
In aggiunta alle disposizioni comunitarie l'Italia possiede un suo disciplinare fatto di leggi, regolamenti, usi:
legge n°164 del 10/2/1992
"Nuova disciplina delle denominazioni di origine"
versione pdf
NB: nel corso del 2009, con l'avvento della nuova OCM del vino e l'istituzione delle DOP e IGP dei vini che aggregheranno le precedenti denominazioni di origine, si sta procedendo dopo 17 anni alla riforma della normativa.
Nel mese di dicembre è stato approvato in via preliminare da CDM il testo di modifica con l'annuncio del nuovo "Codice Agricolo" ( Schema del DL  ).
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codice agricolo
Riforma legge 164/92 (11/12/2009)
Approvato dal Consiglio dei Ministri il testo di modifica
In data 11/12/2009 il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare il decreto legislativo di modifica della Legge 164/92 presentato dal Ministro L.Zaia a Palazzo Chigi.
Il testo verrà sottoposto alla Conferenza Stato-Regioni per il parere, poi inviato alle Commissioni parlamentari.
La legge 164/92 viene profondamente rivisitata per adeguarla al nuovo quadro normativo di settore, adeguando anche la normativa inerente alla nuova OCM del vino.
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novità on-line
Soluzioni, servizi e normative per il vino e le bevande alcoliche.
In collaborazione con Enosportello delle Città del Vino (17 agosto 2006)
In questo sito troverete tutto quel che serve per operare nel settore delle accise sull'alcole e le bevande alcoliche ed i prodotti vitivinicoli. Abbonandovi avrete a disposizione soluzioni, servizi e la normativa vigente in continuo aggiornamento, un servizio di newsletter per tenervi sempre informati e, soprattutto, esperti del settore che potranno aiutarvi a risolvere problemi relativi alle accise sulle bevande alcoliche ed i prodotti vitivinicoli.
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novità in etichetta
Dalla vendemmia 2005 parte l'obbligo di indicare la presenza di Anidride solforosa
fonte ©ANSA (18 agosto 2005)
A partire dalla prossima vendemmia, sulle bottiglie di vino dovra' essere indicata la presenza di anidride solforosa. Lo stabiliscono due regolamenti comunitari. L'annata di vino 2005 dovra' riportare in etichetta o nella retro-etichetta in caratteri chiari, indelebili e sufficientemente grandi la dizione 'contiene anidride solforosa' o 'contiene solfiti', qualora nel vino in questione venga superata la soglia di 10 milligrammi per litro di questo additivo.
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LE CLASSIFICAZIONI
Il "disciplinare di produzione" è l'elemento che caratterizza le categorie IGT, DOC e DOCG: si tratta di un insieme di vincoli qualitativi a cui ci si deve attenere nella produzione di un vino (es: zona di produzione, vitigni, resa per ettaro, titolo alcolometrico minimo, pratiche autorizzate, ecc.).
Per "denominazione di origine" dei vini si intende il nome geografico di una zona viticola particolarmente vocata (es.: Frascati, Chianti, Soave). Possono riportare l'indicazione del vitigno, sono regolati dal disciplinare di produzione, in più c'è un'eventuale la sottozona (comune, frazione, fattoria, podere, vigna) che costituisce migliore qualità e regole più rigorose.
Nella parte generale la legge n°164 stabilisce le classificazioni e le definizioni:
- VDT, Vino Da Tavola, prodotto al di fuori dei disciplinari con il rispetto di regole minime, nessuna indicazione del vitigno, facoltativa la menzione del colore bianco, rosato o rosso. ). Il prodotto in questione è piuttosto semplice, può essere il risultato di un uvaggio oppure di un taglio, con uve o vini provenienti da diverse zone geografiche, da varietà differenti e da vendemmie differenti. Ciò non significa per forza una minore qualità, semplicemente si tratta di vini con meno vincoli produttivi;
- IGT, Indicazione Geografica Tipica, per la quale si intende il nome geografico di una zona utilizzato per designare il prodotto che ne deriva (es.: Piemonte, Sicilia). Questi vini provengono per almeno l'85% dalla zona geografica di cui portano il nome, possono riportare l'indicazione del vitigno e dell'annata, e sono regolati dal proprio disciplinare di produzione (territorio, vitigni, resa per ettaro, titolo alcolometrico minimo, pratiche autorizzate, ecc.);
- VQPRD, Vino di Qualità Prodotto in Regione Determinata, che può essere ulteriormente caratterizzato come
- VLQPRD, Vino Liquoroso di Qualità Prodotto in Regione Determinata
- VSQPRD, Vino Spumante di Qualità Prodotto in Regione Determinata
- VFQPRD, Vino Frizzante di Qualità Prodotto in Regione Determinata
I vini VQPRD sono suddivisi nelle tradizionali denominazioni
- DOC, Denominazione di Origine Controllata
La legge prevede il costante controllo per le DOC, in sostanza tutto il ciclo produttivo (dalla vigna fino alla bottiglia) deve essere conforme a quanto stabilito dal disciplinare di produzione (zona di produzione, vitigni, resa per ettaro, titolo alcolometrico minimo, estratto secco, acidità totale, pratiche autorizzate, ecc.).
I vini a Doc sono controllati anche sotto il profilo qualitativo: prima della commercializzazione vengono obbligatoriamente sottoposti ad un'analisi chimica ed organolettica da parte di "Commissioni di Degustazione", appositi organismi istituiti presso le Camere di Commercio, per verificare che sussistano i requisiti prescritti dal protocollo di produzione;
- DOCG, Denominazione di Origine Controllata e Garantita
I vini a DOCG sono prodotti che vengono sottoposti a regole più severe rispetto ai vini a DOC, e hanno avuto un passato di almeno cinque anni in quest'ultima categoria.
Prima della loro commercializzazione devono sottostare a due controlli: quello chimico/organolettico nella fase di produzione è analogo a quello delle Doc, mentre quello organolettico viene effettuato prima dell'imbottigliamento.
La legge n°164 fissa la capacità massima delle bottiglie in commercio a 5 litri. La peculiarità di ogni singola bottiglia è il contrassegno di Stato, la classica fascetta rosa o verde rilasciata dalla Repubblica Italiana. Le fascette vengono assegnate agli imbottigliatori autorizzati in base agli ettolitri di vino che vengono effettivamente prodotti. |
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L'ETICHETTA
L'etichetta costituisce la carta d'identità del vino, con la quale il consumatore può conoscere meglio il prodotto che gli viene servito. Le informazioni riportate debbono essere perciò chiare, verificabili e soprattutto complete.
Le notizie da riportare sull'etichetta sono numerose ed il loro numero cresce man mano che si sale di qualità. In aggiunta all'etichetta si utilizzano la controetichetta, la capsula, il collarino, il tappo (purché visibile attraverso il vetro), le fascette.
Sui contenitori o sulle etichette dei prodotti immessi al consumo sul mercato nazionale, deve figurare anche un invito a non disperdere i contenitori nell'ambiente dopo l'utilizzo.
| CATEGORIA |
DATI OBBLIGATORI |
DATI FACOLTATIVI |
V.d.T. VINO DA TAVOLA |
- LOTTO DI PRODUZIONE (aiuta a riconoscere l'annata ed è preceduto dalla lettera "L")
- Menzione VINO DA TAVOLA
- VOLUME DEL CONTENUTO
(espresso in hl, l, cl, ml)
- Lettera "e" che costituisce
un'autocertificazione del contenuto (direttiva europea)
- Dati dell'IMBOTTIGLIATORE
(nome, ragione sociale, sede)
- LUOGO DI IMBOTTIGLIAMENTO
(se diverso dalla sede dell'imbottigliatore)
- VINIFICAZIONE (se raccolta e produzione
avvengono in luoghi diversi)
- GRADAZIONE ALCOLOMETRICA
espressa in percentuale di alcol effettivo, gradi e mezzi gradi)
- GASSIFICAZIONE (se esistente)
- dizione 'Contiene anidride solforosa' o 'Contiene solfiti', qualora venga superata la soglia di 10 mg/l
(dalla vendemmia 2005)
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- COLORE
- DATI ANALITICI
(residuo zuccherino con le parole "secco", "amabile", "abboccato", "dolce")
- MARCHIO dell'azienda
- Distinzione attribuita da
un organismo ufficiale (es.:"Fornitore ufficiale del...")
- Raccomandazioni al consumatore
(temperatura di servizio, accostamenti gastronomici)
- Precisazioni
(vino giovane, vino vivace, vino novello, ...)
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I.G.T. INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA |
- Dizione
- "VINO TIPICO",
- "VIN DE PAYS"
(Val d'Aosta),
- "LANDWEIN"
(Alto Adige)
- Nome della IGT
(zona ed eventuale sottozona)
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- NOME DEI VITIGNI (max 2)
- ANNATA DI RACCOLTA
- Precisazione su tipo o
metodo di lavorazione (es.: passaggio in barrique)
- Menzione "VINO NOVELLO"
con anno di produzione
- IMBOTTIGLIAMENTO
(es.: imbottigliato all'origine, imbottigliato per conto di...)
- Ulteriori dati su aziende viticole
(rafforzamenti del tipo "CASTELLO", "CASA FONDATA NEL...")
- Storia del vino,
invecchiamento, tecniche di viticoltura
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D.O.C. DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA |
- Menzione
- V.Q.P.R.D
vino di qualità prodotto in regione determinata
- V.S.Q.P.R.D.
vino Spumante di qualità prodotto in regione determinata
- V.L.Q.P.R.D.
vino Liquoroso di qualità prodotto in regione determinata
- V.F.Q.P.R.D.
vino Frizzante di qualità prodotto in regione determinata
- NOME DELLA REGIONE
DETERMINATA DI PROVENIENZA
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- MENZIONI COMPLEMENTARI
tipo "riserva", "riserva speciale", "superiore", "recioto", "amarone",... La menzione "classico" deve essere accompagnata al nome geografico per non confonderla con il "Metodo Classico" di spumantizzazione.
- NOME DELLA SOTTOZONA
purché il vino sia prodotto con uve ivi raccolte per almeno l'85%
- N° CONTROLLO DI QUALITÀ
- N° DEL RECIPIENTE
(sostituisce il lotto)
- METODO DI LAVORAZIONE
(es: vendemmia tardiva)
- TIPO DI PRODOTTO
(es: VIN SANTO)
- COLORE PARTICOLARE
- NOME DELL'UNITÀ
GEOGRAFICA PIÙ ESTESA
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D.O.C.G. DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA |
- ANNATA DI RACCOLTA
(tranne per spumante ASTI)
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