(GU n.278 del 27-11-2002)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI  
DECRETO 11 novembre  2002Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine 
controllata e garantita "Valtellina Superiore". 
                IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
                        per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                               e la tutela del consumatore
   Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; 
  Visti  i  decreti  di  attuazione,  finora  emanati, della predetta legge; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine deivini; 
  Visto  il  decreto  27  marzo  2001,  n.  122, recante disposizioni modificative  e  integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale; 
  Visto  il  decreto  del  Ministero  delle politiche agricole del 24 giugno  1998  con  il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita dei vini "Valtellina Superiore" ed ilrelativo disciplinare di produzione; 
  Vista   la   domanda   presentata  dal  Consorzio  tutela  vini  di Valtellina,  intesa  ad  ottenere  la  modifica  del  disciplinare di produzione   dei  vini  a  denominazione  di  origine  controllata  egarantita "Valtellina Superiore";
  Visto  il  parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche  tipiche dei vini sulla predetta domanda e sulla proposta del  relativo  disciplinare  di  produzione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 195 del 21 agosto 2002; 
  Viste  le  istanze  formulate con nota del 15 ottobre 2002, n. 372, dal  Consorzio tutela vini di Valtellina, tese ad ottenere un riesame degli  articoli  3  e  4 della proposta di disciplinare di produzioneallegato  al  parere  di cui sopra e piu' precisamente: all'art. 3 la ridefinizione della zona di produzione e all'art. 4 la previsione del titolo  alcolometrico  volumico  naturale minimo per le uve destinatealla  produzione  del  vino  a denominazione di origine controllata e garantita "Valtellina Superiore";
  Visto  il  parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche  tipiche  dei vini, sulle sopraddette istanze, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 258 del 4 novembre 2002. 
  Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere alla modifica del disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine controllata  e  garantita  "Valtellina Superiore", in conformita'' aipareri espressi dal Comitato soprarichiamato; 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
  1. Il  disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione di origine controllata e garantita "Valtellina Superiore", approvato con decreto del Ministero delle politiche agricole del 24 giugno 1998, e'sostituito  per  intero  dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2002. 
                               Art. 2. 
  1. I  soggetti  che  intendono  porre  in commercio, gia' a partire dalla vendemmia 2002, i vini a denominazione di origine controllata e garantita  "Valtellina  Superiore", proveniente da vigneti non ancora iscritti al relativo albo, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni  dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare,  ai  sensi  e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla  denuncia  delle  uve, la denuncia dei rispettivi terreni vitati presso  i  competenti organi territoriali ai fini dell'iscrizione deimedesimi  all'apposito  albo  dei vigneti entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. 
                               Art. 3. 
  1. I  vigneti  denunciati  ai  sensi del precedente art. 2, possono essere  iscritti  a  titolo  provvisorio,  solo  per  l'annata  2002, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164,se  a  giudizio  degli  organi  tecnici  della  regione Lombardia, le denunce  risultino  sufficientemente  attendibili, nel caso in cui la regione   stessa   non   abbia   potuto  effettuare,  per  dichiarataimpossibilita'  tecnica, gli accertamenti di idoneita' previsti dalla normativa vigente. 
                               Art. 4. 
  1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per  il  consumo  vini  a  denominazione  di  origine  controllata  e garantita  "Valtellina  Superiore",  e'  tenuto,  a  norma  di legge, all'osservanza   delle   condizioni   e   dei   requisiti   stabiliti nell'annesso disciplinare. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 11 novembre 2002
                                Il direttore generale reggente: Abate
DISCIPLINARE  DI  PRODUZIONE  DEI  VINI  A  DENOMINAZIONE  DI ORIGINE
           CONTROLLATA E GARANTITA "VALTELLINA SUPERIORE".
                               Art. 1. 
    La  denominazione  di origine controllata e garantita "Valtellina Superiore",   anche   con  l'indicazione  delle  sottozone  Maroggia, Sassella,   Grumello,  Inferno,  Valgella  e  con  la  qualificazione "riserva",  e'  riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione. 
                               Art. 2. 
    I  vini  a  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita "Valtellina  Superiore", devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti   aventi,  in  ambito  aziendale,  la  seguente  composizione varietale:  Nebbiolo,  (localmente denominato Chiavennasca) minimo il 90%.
    Possono  concorrere  altri  vitigni  a  bacca rossa non aromatici raccomandati  per  la provincia di Sondrio fino ad un massimo del 10% del totale. 
                               Art. 3. 
    Il  territorio  di produzione dei vini a denominazione di origine controllata  e  garantita "Valtellina Superiore", compreso nella zona di  produzione  del  vino  a  denominazione  di  origine  controllata "Valtellina"   fa   riferimento  alle  aree  tradizionali  delimitate rispettivamente come appresso: 
      dall'imbocco  della  valle di via Mulini a Villapinta in comune di Buglio il confine volge a est seguendo il sentiero detto "di Pala" fino  ad  incrociare  la  strada  provinciale  Valeriana  in contradaCredel. Segue sempre verso est la strada Valeriana medesima fino alla contrada  Ronco.  Da  qui risale verso nord attraversando la contrada Ronco fino ad incontrare la strada che da quest'ultima contrada porta a  Buglio  in  Monte.  Segue verso ovest la strada medesima fino alla cappelletta detta Crusetta, scende per il sentiero e al limite con il bosco raggiunge la contrada Bugo per poi ricollegarsi alla strada dei Mulini fino a giungere al punto di partenza. 
    Partendo  poi  dall'abitato  di  Pedemonte di Berbenno il confine scende  lungo  la  strada detta Camp Fop fino alla strada provinciale Valeriana.  Prosegue in direzione est lungo questa fino alla contradaMuc;  di  qui  per  la  nuova  strada  comunale  per Berbenno fino al suddetto  abitato  e passando superiormente al paese per la localita' Sina  raggiunge Polaggia mantenendo poi la provinciale per Postalesio fino  alla  loc.  La  Guardia. Volge poi all'indietro lungo la strada "della  Guadia"  per  immettersi  sulla mulattiera "Ca' Urga" fino ad incontrarsi con la mulattiera detta Puncia, da qui segue, volgendo ad ovest,  il  limite  tra  bosco  e  vigna fino ad incontrare la strada comunale  Dusone  S.  Gregorio.  Scende  lungo quest'ultima fino alla frazione  Dusone.  Dalla  stessa  frazione procede verso sud lungo la strada  fino  alla  contrada  Sina.  Incrociando  la  mulattiera  dei Monzardin,  prosegue  lungo la medesima dirigendosi verso il torrente Finale  e  quindi  verso  ovest lungo la strada 
"di Pancetta" sino al termine  del  bosco.  Proseguendo  al
  limite  tra  boschi  e vigneti intercetta  la  strada comunale Regoledo-Monastero per il tratto fino alla  curva  altimetrica  m  550  s.l.m.,  che  segue fino a contrada Piasci.   Da  qui  percorre  la  strada  comunale  per  Maroggia,  ne attraversa  l'abitato  e  scende  lungo il crinale che ne delimita la costiera  vitata.  Al  termine  del pendio si ricongiunge al punto di partenza in frazione Pedemonte. 
    Dalla localita' La Valle in comune di Castione Andevenno passando per  casa  Gianoli  raggiunge  la chiesa di Balzarro. Risale lungo la strada  per  Catione  fino  ad  incontrare  il torrente Bocco per poiseguire  la  mulattiera  detta  "Risc  delle Case Nuovo". Segue detta mulattiera  fino  alla  provinciale  per  poi scendere in linea retta verso  la strada Valeriana in localita' della Crott e successivamentesempre  verso  est al piede della falda vitata che segue fin sotto il santuario  della  Madonna della Sassella, dove il confine volge verso est  seguendo  la strada nazionale fino alla localita' Castellina. Daqui  prende  la  strada  Valeriana,  sempre in direzione est, fino ad incontrare la via Bernina in comune di Sondrio. Dal predetto incrocio risale  lungo  la  strada provinciale per la Valmalenco; raggiunto ildosso  di  S.  Bartolomeo  prende  la  strada  Sondrio-Triangia  e la percorre  sino  alla  chiesa  di  S.  Anna;  risalendo  poi  lungo la mulattiera  del  "doss  dei Ciatt" giunge alla contrada Moroni, dallaquale  prosegue verso ovest lungo il sentiero detto della "Sassa" che dalla  contrada  Moroni  porta,  mantenendosi in quota, alla contrada Piatta  del  comune  di  Castione  Andevenno.  Dalla  contrada Piatta scendendo  lungo la strada provinciale Triangia-Castione, giunge alla contrada  Margella. Da qui risale lungo il costone seguendo il limite fra  bosco  e  vigneto prosegue quindi verso ovest sempre lungo detto limite  fino  ad  intersecare  la  comunale per Vendolo da cui per la linea  retta si raggiunge il cimitero di Castione e spingendosi poi a ovest  in  linea retta alla localita' Balzarro; segue poi la comunale per  Postalesio fino al confine amministrativo del comune di Castione Andevenno  per  poi  ridiscendere  in  localita' La Valle al punto di partenza. 
    Da  via Scarpatetti, salita Schenardi, via Lusardi, via Brennero, via Bisciastro e strada statale n. 38 dello Stelvio fino al capitello posto  a  lato  della  strada  statale  e indicante il confine tra il comune  di  Sondrio  e  il  comune di Montagna. Da qui segue il piede della falda montana in direzione est passando per la casa Trippi fino alla  contrada detta Ca' Farina. Riprende in quest'ultima contrada lastrada  Valeriana  passando  per  le  contrade  Ca'  Muzzat, Conforti Pignotti,  Rogna,  Palu'.  Dalla  contrada Palu' segue il piede della falda  montana  fra  vigne  e  prati  fino alla contrada "Calvario alpiano".  Prende  quindi  la strada denominata "Del Bungin", fino alla strada  provinciale,  la  percorre  fino all'abitato di Tresivio e al crocevia prosegue fino al tornante ove in contrada Rusconi imbocca lastrada  comunale  Tresivio-Poggiridenti seguendola sino alla contrada Ferrari.  Da  qui  risale  lungo la valle Rogna fino ad incontrare il sentiero  detto  "Ca'  Ferrari"  sulla  destra  della  valle  stessa. 
Prosegue  verso  ovest  lungo  quest'ultimo sentiero fino al tornante formato  dalla  strada comunale per Surana. Da questo stesso tornante per  la  curva  di livello di 650 metri passando per le localita' Ca'Farina  e  Ca' Paini in comune di Montagna si abbassa lungo la strada comunale  fino alla localita' Madonnina per poi volgere a ovest lungo la  strada  consortile  dei  "Dossi Salati" e giungere a Ponchiera in contrada  Scherini.  Da  questa localita' segue la strada provincialesino al Castello Masegra al punto di raccordo con via Scarpatetti. 
    Dall'incrocio  del  torrente  Rogna  in  comune  di Chiuro con la strada  Valeriana,  in  localita'  Rogna,  il confine segue verso est lungo  la strada Valeriana medesima passando per la contrada Nigola earrivando sulla s.s. 38 dello Stelvio poco prima della frazione di S.Giacomo. Da qui segue la strada statale suddetta, sempre in direzione est,  fino  alla  frazione  Tresenda. All'incrocio con la s.s. 39 perl'Aprica  volge  a nord prendendo la mulattiera di Quigna che porta a S.  Gottardo  (Sommasassa). In corrispondenza del tornante a sinistra prima  della  localita'  Quigna Superiore, prosegue in direzione nord secondo  il  limite del foglio catastale n. 80 sino ad intersecare la strada  nuova detta del Bim seguendola verso ovest fino ad incontrare la  strada  vicinale della chiesa di San Gottardo, e per detta strada scendendo sino ad incontrare in localita' Bissa (Case Donchi-Ciapela) la  strada  comunale  di Quigna. La segue per un breve tratto per poi volgere  a  ovest  per  il sentiero che arriva alle case Gianoli dove imbocca  la strada comunale per S. Gervasio. Da S. Gervasio, seguendo la mulattiera La Baita-Pozzolo, giunge a Castelvetro dove si incrocia con  la strada provinciale Teglio-Tresenda. Segue quest'ultima strada da  Castelvetro  a  Posseggia,  da  qui  la vicinale che conduce alla localita'  "La  Sella"  e  quindi  alle  case Brioni. Da quest'ultima localita' risale lungo il sentiero che porta al tornante della strada provinciale  Chiuro-Teglio  in  localita'  Selva  del Pozzo. Prosegue quindi,  volgendo a ovest, seguendo la strada provinciale stessa fino a giungere sul torrente Rogna. Da qui scende lungo il torrente sino a trovare  in sponda destra nel territorio di Chiuro, il roccione detto "La  Crotta";  prosegue  verso  ovest lungo il ciglio del pronunciato declivio  sino  al  culmine  del  Doss  Bel; scende alla chiesa di S. Bartolomeo  e si raccorda con la strada provinciale Chiuro-Teglio sul tornante  del cimitero di Castionetto; segue poi detta provinciale in direzione  Chiuro  fino  al successivo tornante per scendere in linea retta  fino  al  ponte  sul  torrente Fontana. Di qui volge ad est al limate con i frutteti fino a raggiungere il punto di partenza. 
    In  comune  di  Bianzone lungo la strada comunale a partire dalla localita'  "La  Gatta" attraversando il nucleo abitativo e sempre per detta  strada superando di volta in volta la chiesa di S. Martino, lacontrada  Campagna  in  comune di Villa di Tirano, contrada Pioda, S. Antonio,  S.  Lorenzo,  Beltramelli, Sonvico, Val Pilasco e Ragno per riprendere  la  s.s.  38  dello Stelvio fino al torrente Poschiavino. Risale il torrente Poschiavino fin sotto la roccia della chiesa di S.Perpetua  e di qui lungo la linea di livello di 550 metri volge verso ovest  intersecando di volta in volta costoni e valgelli in comune di Villa  di Tirano fino ad incontrate in comune di Bianzone uno sperone di  roccia  proprio  in  corrispondenza  del  tornante  della  strada comunale   Bianzone-Bratta.  Innalzatosi  fino  a  detto  tornante  e proseguendo  lungo  detta strada verso ovest, il confine raggiunge la contrada  Prada e la mulattiera per Piazzeda. Di qui, intersecando la curva  di  livello  di  600  metri, la segue fino alla contrada Curta bassa per ridiscendere al limite del bosco al punto di partenza. 
    Dal  cimitero  di  Tirano passando attraverso il limite superiore dell'abitato  prosegue verso est lungo l'argine destro dell'Adda fino all'altezza dell'edificio denominato "Casa del mutilato"; di qui sale in  linea  retta  verso  il  cimitero  di Baruffini volgendo ad ovest allorquando  interseca  la quota di livello di 650 metri che mantiene fino  a  raggiungere lo sperone roccioso di Roncaiola da cui lungo il crinale si ricollega al punto di partenza. 
    Nel  territorio di produzione dei vini a denominazione di origine controllata  e  garantita "Valtellina Superiore", compreso nella zona di   produzione   sopra  delimitata,  sono  costituite  le  sottozone geografiche storiche  di  Maroggia,  Sassella,  Grumello,  Inferno, Valgella, delimitate rispettivamente come appresso: 
      a) Maroggia  - Partendo dal punto in cui la valle Serada taglia la  strada  Regoledo-Monastero, il confine volge verso ovest seguendo la  strada comunale per Monastero fino
 alla quota 550, prosegue lungo la  strada  consorziale dei Casini fino alla localita' Piasci. Da qui scende lungo la strada comunale Maroggia-Ere fino al nucleo abitativo di  Maroggia  e  lo  attraversa  passando  per  le vie F.lli Rodari eGardenia  fino  a giungere alla sommita' del conoide. Scende lungo il crinale che delimita la costiera vitata fino al termine del pendio in localita'  Pedemonte  e  prosegue  verso  est  lungo le contrade Ere,Valdorta,  Pedemonte,  Gatti,  Camp  Fop.  Si congiunge con la strada provinciale  Valeriana fino a raggiungere l'inizio della valle Serada e  sale  in  direzione  nord,  lungo  tale  valle,  fino  al punto dipartenza; 
      b) Sassella   -   Partendo   dalla   s.s.   38  dello  Stelvio, immediatamente  sotto la chiesa della Madonna di Sassella, il confine volge  verso  est  seguendo  la  strada nazionale fino alla localita'Castellina.  Da qui per la strada Valeriana, sempre in direzione est, fino  ad incontrare la via Bernina in comune di Sondrio. Dal predetto incrocio  risale  lungo  la  strada  provinciale  per  la Valmalenco;raggiunto il dosso di S. Bartolomeo prende la strada Sondrio-Triangia e  la  percorre sino al di sotto della frazione S. Anna, dove imbocca la  nuova  strada  detta  del  "Quadro", raggiunge e si immette sulla strada  comunale del "Campetto" e poi su quella della "Sassa" fino al confine comunale tra Sondrio e Castione che segue fino alla localita' "Tass".  Da  quest'ultimo  punto il confine volge a ovest seguendo il piede  del  costone  roccioso  detto "Crap Coron" fino alla localita' detta  "Crap  Bedoi",  donde  sale  in  direzione  nord-ovest  per un sentiero  che  incontra in localita' Martinelli la strada consorziale dei  Moroni.  La  percorre in direzione ovest fino al ponte superiore sul  torrente  Soverna in frazione Moroni. Di qui imbocca il sentiero sulla  sponda  orientale  del  Soverna  fino  ad incontrare la strada comune  Moroni-Triasso.  Il  confine  raggiunge  quindi  la Valle del Solco.  Da  qui  volge  a sud e, attraversata la strada dei Grigioni, lungo la stessa valle, arriva fino alla Valeriana. Volge quindi a estlungo  il  piede della falda montana tra prati e vigne e raggiunge la chiesa  della  Sassella.  Dalla  chiesa  suddetta  scende al punto di partenza seguendo la linea di massima pendenza; 
      c) Grumello  -  Dall'incrocio  formato dalla strada provinciale per  Montagna  con  la  via Lusardi, in comune di Sondrio, il confine volge  a  est seguendo le vie Lusardi, Brennero, Visciastro e s.s. 38dello Stelvio fino al capitello che, su quest'ultima strada, segna il confine  fra i comuni di Sondrio e Montagna. Da questo punto segue il piede  della  falda montana passando per Ca' Trippi e la contrada Ca' Farina,  fino al torrente Davaglione. Sale lungo il torrente medesimo fino  al  ponte  della  strada  provinciale Sondrio-Montagna. Da qui, volgendo  a ovest scende seguendo la strada provinciale suddetta fina a  quota  449;  risale  verso il nord-est la strada di "Riva" fino al capitello  di  "Riva"  e  per  la  valle della "Giambon" raggiunge le scuole  elementari di Montagna. Risale per la strada comunale fino al "Dosso"  in localita' Madonnina. La delimitazione segue la mulattiera dei  Dossi  Salati  fino  al  dosso  detto  di  "Croce" a nord-est di Ponchiera;  discende per detto dosso fino alla chiesa parrocchiale di Ponchiera e per la strada che porta a contrada "Rasella" raggiunge la comunale  Sondrio-Arquino;  segue quindi verso sud detta comunale per raggiungere  e  immettersi  sulla  provinciale  Sondrio-Montagna  (in prossimita'  di  quota  340)  per  ritornare  all'incrocio con la viaLusardi; 
      d) Inferno  - Partendo dal punto in cui il Davaglione taglia la strada  Valeriana,  il  confine  volge  verso  est seguendo la strada medesima  e  passando per le contrade Ca' Muzzat, Conforti, Pignotti,scavalca  il  torrente  Rogna  e  arriva  in  contrada Palu'. Da qui, seguendo  il piede della falda montana lungo la linea di demarcazione tra  prati  e  vigne, giunge al limite inferiore della zona Calvario,prosegue  fino  a  Ca'  Menatti in localita' Sedume, prende l'omonima strada vicinale fino a raggiungere poco oltre la localita' S. Tommaso la  strada  che  conduce  dalla stazione ferroviaria a Tresivio e poidetta  strada  fino a congiungersi alla provinciale Tresivio-Sondrio. La segue volgendo a ovest passando per Poggiridenti, fino ad arrivare al  ponte  sul  torrente Davaglione. Dal Ponte, volgendo a sud scende lungo  il  torrente medesimo fino ad arrivare sulla strada Valeriana, al punto di partenza; 
      e) Valgella  -  Dall'incrocio  del  torrente Rogna in comune di Chiuro  con la strada Valeriana, in localita' Rogna, il confine segue verso est lungo la strada Valeriana medesima passando per la contrada Nigola  e  arrivando  sulla  s.s.  38  dello Stelvio poco prima della frazione  di  S.  Giacomo.  Da  qui segue la strada statale suddetta, sempre  in  direzione  est; fino alla frazione Tresenda. All'incrocio con  la  s.s. 39 per l'Aprica volge a nord prendendo la mulattiera di Quigna  che  porta  a San Gottardo (Sommasassa). Alla localita' Bissa (Case Donchi-Ciappella) volge a ovest per il sentiero che arriva alle case  Gianoli  dove imbocca la strada comunale per S. Gervasio. Da S.Gervasio,   seguendo   la   mulattiera  La  Baita-Pozzolo,  giunge  a Castelvetro    dove   si   incrocia   con   la   strada   provinciale Teglio-Tresenda.   Segue   quest'ultima   strada   da  Castelvetro  a Posseggia,  da  qui la vicinale che conduce alla localita' La Sella e quindi  alle  case  Brioni. Da quest'ultima localita' risale lungo il sentiero che porta al tornante della strada provinciale Chiuro-Teglio in  localita'  Selva  del  Pozzo.  Prosegue quindi, volgendo a ovest, lunga  la  strada  provinciale  stessa  fino  a giungere sul torrente Rogna.  Da  qui  scende  lungo  il torrente fino a trovare, in sponda destra  nel  territorio  di  Chiuro,  il  roccione detto "La Crotta"; prosegue verso ovest lungo il ciglio del pronunciato declivio sino al culmine  del  Doss  Bel;  scende lungo il sentiero che incrocia a sud della  chiesa di S. Bartolomeo, la omonima strada provinciale. Segue, sempre verso ovest, l'altro sentiero che scende alla Valle dei "Luc",in  margine  alla  coltura della vite. Lungo tale valletta scende, in direzione  sud,  sino al piede della pendice e poi segue verso est la linea  di  demarcazione  fra  piano e costiera, sino a raggiungere, amonte del mappale 182, torrente Rogna; quindi discende detto torrente per tornare sulla strada Valeriana al punto di partenza. 
                               Art. 4. 
    Le  condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione   dei  vini  a  denominazione  di  origine  controllata  e garantita  "Valtellina  Superiore" devono essere quelle normali della zona  e  comunque  atte  a  conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita'. 
    Sono  pertanto  da  ritenersi  idonei,  ai  fini  dell'iscrizione all'albo  di  cui  all'art.  15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esclusivamente  i  vigneti  ubicati  in  terreni  declivi e di natura brecciosa, ben esposti e ubicati alle quote di riferimento. 
    I sesti di impianto, le forme di allevamento e di potatura devono rispondere ai requisiti di una razionale coltivazione e comunque atti a  non  modificare  le  caratteristiche  delle  uve e dei vini. Fermorestando  i vigneti esistenti, i nuovi impianti e i reimpianti devono essere  composti  da  un  numero  di  ceppi  non inferiori a 4000 per ettaro. 
    E' vietata ogni pratica di forzatura; e' consentita l'irrigazione di soccorso. 
    La   produzione   massima   di   uva   per   ettaro,  in  coltura specializzata, non deve essere superiore a 8 tonnellate. 
    Nelle  annate  favorevoli  i  quantitativi  di  uve  ottenuti  da destinare  alla  produzione  del  vino  a  denominazione  di  origine controllata   e   garantita   "Valtellina  Superiore"  devono  essere riportati  nel limite di cui sopra, purche' la produzione globale non superi  del  20%  il  limite  medesimo, fermo restando il limite 
resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. 
    Le  eccedenze  delle  uve,  nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazione di origine controllata e garantita. 
    Oltre   detto   limite   percentuale   decade   il  diritto  alla denominazione  di  origine  controllata  e  garantita  per  tutto  il prodotto.   Le   uve   destinate   alla   vinificazione  del  vino  a denominazione   di   origine   controllata  e  garantita  "Valtellina Superiore"   devono   assicurare  un  titolo  alcolometrico  volumico naturale minimo di 11% vol. 
    Le  uve  destinate alla vinificazione del vino a denominazione di origine   controllata   e   garantita   "Valtellina   Superiore"  con l'indicazione  di  una  delle seguenti sottozone: Maroggia, Sassella,Grumello,    Inferno,   Valgella,   devono   assicurare   un   titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,5% vol. 
    La regione Lombardia, annualmente, prima della vendemmia, sentite le organizzazioni di categoria interessate ed il Consorzio di tutela, tenuto  conto  delle condizioni ambientali e di coltura che nell'annosi  sono  verificate, puo' stabilire con decreto un limite massimo di produzione  inferiore  a  quello fissato dal presente disciplinare di produzione,   dandone  immediata  comunicazione  al  Ministero  dellepolitiche  agricole  e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche  tipiche  dei  vini e alla Camera di commercio industria,agricoltura e artigianato di Sondrio. 
                               Art. 5. 
    Le  operazioni  di  vinificazione  e di invecchiamento del vino a denominazione   di   origine   controllata  e  garantita  "Valtellina Superiore",  anche  con  l'indicazione delle sottozone, devono essereeffettuate  nell'ambito  dell'intero  territorio  amministrativo  dei comuni rientranti, in tutto o in parte, nel territorio delimitato nel precedente art. 3. 
    Tuttavia,   tenuto   conto   delle   situazioni  tradizionali  di produzione,  le  predette  operazioni potranno essere autorizzate dal Ministero  delle  politiche agricole e forestali - Comitato nazionaleper  la  tutela  e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  tipiche dei vini, sentita la regione Lombardia,  per l'intero territorio amministrativo della provincia diSondrio  a  condizione  che  le ditte richiedenti dimostrino di avere effettuato  e  di  effettuare  dette operazioni prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione. 
    E'  facolta'  del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentito  il parere del Consorzio di tutela autorizzare l'esportazione verso  la  Confederazione  elvetica  di  determinate  partite di vino "Valtellina  Superiore"  che non abbiano ancora subito, in tutto o in parte,  il periodo di invecchiamento previsto per detti vini, dandone comunicazione al Comitato predetto, a condizione che l'invecchiamento venga   effettuato,   o  completato,  nella  zona  di  frontiera  del territorio  svizzero  sotto  il controllo del Consorzio di tutela, di cui   alla   convenzione   del  2  luglio  1953  fra  l'Italia  e  la Confederazione elvetica e successive variazioni. 
    La  resa massima dell'uva in vino finito non deve esser superiore al 70%.
    Qualora  superi  detto  limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita. 
    Oltre  il  75%  decade  il  diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto. 
    I  vini  oggetto del presente disciplinare di produzione, possono essere  immessi al consumo dopo un periodo minimo di invecchiamento e di affinamento di ventiquattro mesi, dei quali almeno dodici in bottidi  legno. Il predetto periodo di invecchiamento obbligatorio decorre dal 1 dicembre successivo alla vendemmia. 
    I  vini  a  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita "Valtellina  Superiore" sottoposti ad un periodo di invecchiamento di almeno   tre   anni  possono  portare  la  specificazione  aggiuntiva "riserva".
                               Art. 6. 
    I  vini  a  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita "Valtellina  Superiore", "Valtellina Superiore" Maroggia, "Valtellina Superiore"  Sassella,  "Valtellina  Superiore"  Grumello, "Valtellina Superiore"  Inferno,  "Valtellina  Superiore"  Valgella,  "Valtellina Superiore"   Riserva,  all'atto   dell'immissione  al  consumo  devono rispondere alle seguenti caratteristiche: 
      colore: rosso rubino tendente al granato; 
      odore: profumo caratteristico, persistente e sottile gradevole; 
      sapore:  asciutto  e leggermente tannico, vellutato, armonico e caratteristico;  titolo  alcolometrico  volumico totale minimo: 12,0%vol; 
      acidita' totale minima: 5,0 g/l; 
      estratto secco netto minimo: 23,0 g/l. 
    L'uso  delle  sottozone geografiche Maroggia, Sassella, Grumello, Inferno  e  Valgella,  in  aggiunta  alla  denominazione  "Valtellina Superiore",  e'  riservato  al  prodotto ottenuto dai vigneti situati nelle sottozone delimitate rispettivamente nel precedente art. 3. 
    I  vini ottenuti dal coacervo di uve, mosti e vini provenienti da due  o piu' delle predette sottozone geografiche vengono designati in etichetta soltanto con la denominazione "Valtellina Superiore".
    E'  consentita  l'utilizzazione  della  dizione  "Stagafassli" in aggiunta  alla  denominazione "Valtellina Superiore" limitatamente al prodotto  imbottigliato nel territorio della Confederazione elvetica.L'utilizzo di tale dizione esclude automaticamente la possibilita' di indicare  sia  le  sottozone  Maroggia, Sassella, Grumello, Inferno e Valgella  sia  la  qualificazione  Riserva  sia ulteriori riferimenti geografici aggiuntivi. 
    E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali -  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la  valorizzazione  delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche, tipiche dei vini  modificare,  con  proprio  decreto, i limiti sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco netto.
                               Art. 7. 
    Alla denominazione di origine controllata e garantita "Valtellina SupeRiore"  e'  vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da  quelle  previste  dal  presente  disciplinare,  ivi  compresi gliaggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e similari. 
    E'   tuttavia   consentito  l'uso  di  indicazioni  che  facciano riferimento  a  nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati, non aventi significato   laudativo   e   non  idonei  a  trarre  in  inganno  il consumatore. 
    E'   consentito,   in   conformita'   al   disposto  del  decreto ministeriale  22  aprile  1992,  l'uso  di  indicazioni geografiche e toponomastiche  che  facciano riferimento a comuni, frazioni, poderi,tenute,    tenimenti,    cascine    e    similari,    nonche'   della sottospecificazione  geografica  "costa"  e  di altri sinonimi di uso locale,  costituite da aree, localita' e mappali, inclusi nelle zone, delimitate  nel  precedente  art.  3  e,  dalle  quali effettivamente provengano  le  uve  da  cui  i  vini  cosi'  qualificati  sono stati ottenuti. 
    E'   altresi'  consentito  l'uso  di  indicazioni  toponomastiche aggiuntive   che   facciano  riferimento  alle  "vigne"  dalle  quali effettivamente  provengano  le  uve,  da cui i vini cosi' qualificati sono stati esclusivamente ottenuti, a condizione che tali vigne siano indicate   ed   evidenziate  separatamente  all'atto  della  denuncia all'albo  dei  vigneti  e che le uve da esse provenienti ed i vini da esse   separatamente   ed  unicamente  ottenuti  siano  distintamente indicate   e  caricati  rispettivamente  nella  denuncia  annuale  di produzione delle uve e nei registri obbligatori di cantina.
                               Art. 8. 
    Sulle  bottiglie o altri recipienti contenenti i vini oggetto del presente  disciplinare deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzio
ne delle uve. 
    Le  bottiglie  nelle  quali  vengono confezionati i vini predetti devono  essere  di forma "bordolese" o "borgognotta" di vetro scuro e chiuse  con  tappo  di  sughero,  ma comunque di capacita' consentitadalle leggi vigenti, non inferiori a 0,375 e non superiore a 5 litri. 
E'  vietato  il  confezionamento  e la presentazione di bottiglie che possano  trarre  in  inganno  il  consumatore  o  che  siano  tali da offendere il prestigio del vino.
                               Art. 9. 
    Ai   fini   dell'utilizzazione  della  denominazione  di  origine controllata  e  garantita  i  vini  "Valtellina  Superiore", ai sensi dell'art.  13,  comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, devono essere  sottoposti nella fase di produzione ad analisi chimico-fisica e organolettica. 
    Ultimato  il  periodo di invecchiamento obbligatorio, anche se lo stesso  e' effettuato in territorio svizzero, e comunque sempre prima della  sua  commercializzazione, anche se trattasi di transazioni fra produttore  e  commerciante e fra produttore e imbottigliatore, detti vini  devono  essere  sottoposti  ad un ulteriore esame organolettico nella fase dell'imbottigliamento, secondo le norme all'uopo impartitedal Ministero delle politiche agricole e forestali.
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI 
DECRETO 17 Febbraio 2004 
Integrazione  al  decreto  direttoriale 11 novembre 2002, di modifica
del  disciplinare  di  produzione dei vini a denominazione di origine
controllata e garantita "Valtellina superiore". 
                        IL DIRETTORE GENERALE
per   la  qualita'  dei  prodotti  agroalimentari  e  la  tutela  del consumatore
  Visto  il decreto 11 novembre 2002, di modifica del disciplinare di
produzione   dei  vini  a  denominazione  di  origine  controllata  e
garantita "Valtellina Superiore", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
-  serie  generale  -  n.  278  del 27 novembre 2002, in cui e' stata
prevista la sottozona "Maroggia";
  Visto  l'art. 24, comma 4 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, che
esclude  la  possibilita'  di  impiego  di  un  nome  geografico  per
designare  marchi in presenza dell'utilizzazione dello stesso per una
denominazione di origine;
  Vista la richiesta presentata dal Consorzio Tutela Vini Valtellina,
in data 17 dicembre 2003 su istanza del Consorzio Produttori del Vino
Maroggia,   relativa   alla  possibilita'  di  smaltire  il  prodotto
designato   quale  "Valtellina  Superiore"  e  recante  in  etichetta
l'indicazione  del  marchio  "Maroggia",  proveniente dalla vendemmia
2001;
  Vista  la  nota  della  regione  Lombardia  del 23 dicembre 2003 n.
1079/03Pcn,  che  esprime  il  proprio  nulla osta circa la richiesta
sopra   citata,  finalizzata  allo  smaltimento  del  prodotto  della
vendemmia   2001  recante  in  etichetta  l'indicazione  del  marchio
"Maroggia";
  Visto che nel decreto 11 novembre 2002 di modifica del disciplinare
di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine controllata e
garantita "Valtellina Superiore", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
-  serie  generale  -  n.  278  del 27 novembre 2002, in cui e' stata
inserita   la   sottozona   "Maroggia",  non  e'  stata  prevista  la
possibilita'  di  procedere  allo  smaltimento  del prodotto ottenuto
dalla  vendemmia  2001 recante in etichetta l'indicazione del marchio
"Maroggia",  in quanto dello stesso si e' venuti a conoscenza in data
17 dicembre 2003;
                              Decreta:
  All'art.   4   del   decreto   11 novembre  2002  di  modifica  del
disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine
controllata  e  garantita  "Valtellina  Superiore",  e'  aggiunto  il
seguente art. 5:
                             
  Art. 5.
  1.  Ai  vini  a  denominazione  di  origine controllata e garantita
"Valtellina  Superiore",  di  cui  al  decreto  del  Ministero  delle
politiche agricole del 24 giugno 1998, ottenuti dalla vendemmia 2001,
recanti  in  etichetta l'indicazione del marchio "Maroggia", che alla
pubblicazione  del  presente  decreto  trovansi  gia' confezionati in
bottiglie  della  capacita' di litri 0,750, e' concesso un periodo di
smaltimento:
    di  diciotto  mesi  per  il  prodotto  giacente  presso  le ditte
produttrici;
    di  ventiquattro  mesi  per  il  prodotto  giacente  presso ditte
diverse da quelle di cui sopra;
    di  trentasei  mesi  per  il prodotto in commercio al dettaglio o
presso esercizi pubblici.
  2. Trascorsi  i  termini  sopra indicati, le eventuali rimanenze di
prodotto  confezionato  nei  recipienti  di cui sopra, possono essere
commercializzati   fino  ad  esaurimento,  a  condizione  che,  entro
quindici  giorni  dalla  scadenza  dei termini sopra stabiliti, siano
denunciate  alla  Camera  di  commercio,  industria,  artigianato  ed
agricoltura  e all'Ispettorato repressioni delle frodi competenti per
territorio  e  che  sui  recipienti  sia  apposta  la  stampigliatura
"vendita  autorizzata  fino ad esaurimento", ovvero l'indicazione che
trattasi   di   prodotto   ottenuto  dalla  vendemmia  2001,  purche'
documentabile.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 17 febbraio 2004
                                         Il direttore generale: Abate