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DOCG Montepulciano d'Abruzzo
Colline Teramane

Disciplinare di produzione


MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI


DECRETO 20 Febbraio 2003
Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini “Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane", approvazione del relativo disciplinare di produzione e revoca della denominazione di origine controllata "Montepulciano d'Abruzzo" sottozona "Colline Teramane".

(G.U n. 54 del 6-3-2003)

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari e
la tutela del consumatore
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta
legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la
disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni
modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1968 con
il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine
controllata dei vini "Montepulciano d'Abruzzo" ed e' stato approvato
il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;
Visto il decreto ministeriale 1 aprile 1995, recante modificazione
al disciplinare di produzione della denominazione di origine
controllata dei vini "Montepulciano d'Abruzzo" e riconoscimento della
sottozona "Colline Teramane";
Vista la domanda presentata dalla Confederazione nazionale
coltivatori diretti - Federazione provinciale Teramo, dalla Unione
provinciale degli agricoltori Teramo, intesa ad ottenere il
riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita
dei vini “Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane";
Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del
relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata e garantita “Montepulciano d'Abruzzo Colline
Teramane" pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
265 del 12 novembre 2002;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi
previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati
relative al parere e alla proposta sopra citati;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento
della denominazione di origine controllata e garantita per i vini
“Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane" e all'approvazione del
relativo disciplinare di produzione in conformità al parere espresso
al riguardo dal sopra citato Comitato;
Decreta:
Art. 1.
La denominazione di origine controllata dei vini "Montepulciano
d'Abruzzo" sottozona "Colline Teramane", riconosciuta con decreto
ministeriale 1 aprile 1995, e' riconosciuta come denominazione di
origine controllata e garantita “Montepulciano d'Abruzzo Colline
Teramane" ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il
relativo disciplinare di produzione.
La denominazione di origine controllata e garantita "Montepulciano
d'Abruzzo Colline Teramane" e' riservata ai vini che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione
di cui al comma 1 del presente articolo le cui disposizioni entrano
in vigore a decorrere dalla vendemmia 2003.
La denominazione di origine controllata "Montepulciano d'Abruzzo"
sottozona "Colline Teramane" di cui al decreto ministeriale 1 aprile
1995 deve intendersi revocata a decorrere dalla entrata in vigore del
presente decreto, fatti salvi tutti gli effetti determinati.

Art. 2.
I soggetti che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla
vendemmia 2003, il proprio prodotto con la denominazione di origine
controllata e garantita "Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane",
sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15
della legge 10 febbraio 1992, n. 164, la denuncia dei rispettivi
terreni vitati ai competenti organi territoriali, ai fini
dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti della
denominazione di origine controllata e garantita “Montepulciano
d'Abruzzo Colline Teramane" entro il 30 aprile 2003.
I vigneti già iscritti all'albo dei vigneti del vino a
denominazione di origine controllata "Montepulciano d'Abruzzo"
sottozona "Colline Teramane" di cui al decreto ministeriale 1 aprile
1995, ed aventi la base ampelografica rispondente a quanto previsto
all'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione devono intendersi
iscritti al nuovo albo dei vigneti dei vini a denominazione di
origine controllata e garantita “Montepulciano d'Abruzzo Colline
Teramane".
Ai soli fini dell'iscrizione di cui ai commi precedenti ed in
deroga a quanto esposto nel precedente art. 1, le disposizioni
concernenti l'annesso disciplinare di produzione decorrono dalla data
di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 3.
I vigneti denunciati ai sensi del precedente art. 2, solo per
l'annata 2003, possono essere iscritti a titolo provvisorio,
nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164,
se a giudizio degli organi tecnici della regione Abruzzo, le denunce
risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la regione
stessa non abbia ancora potuto effettuare, per impossibilità
tecnica, gli accertamenti di idoneità previsti dalla normativa
vigente.
Art. 4.
I quantitativi di vino "Montepulciano d'Abruzzo" sottozona "Colline
Teramane" che alla data di entrata in vigore dell'annesso
disciplinare di produzione trovansi gia' confezionati, in corso di
confezionamento in bottiglie o altri recipienti non superiore a 3
litri, o trovansi giacenti in cantina allo stato sfuso provenienti
dalla vendemmia 2002 e precedenti, che non abbiano ancora ultimato il
periodo minimo di invecchiamento, di cui al decreto ministeriale 1
aprile 1995, possono utilizzare la denominazione di origine
controllata "Montepulciano d'Abruzzo" sottozona "Colline Teramane"
sino alla data del 31 dicembre 2005.
I vini a denominazione di origine controllata "Montepulciano
d'Abruzzo" sottozona "Colline Teramane" che alla data sopra citata
trovansi già confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie
o altri recipienti di capacità non superiore a litri 3, e' concesso
un periodo di smaltimento:
di diciotto mesi per il prodotto giacente presso le ditte
produttrici;
di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte
diverse da quelle di cui sopra;
di trentasei mesi per il prodotto in commercio al dettaglio o
presso esercizi pubblici.
Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di
prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere
commercializzati fino ad esaurimento, a condizione che, entro
quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano
denunciate alla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, e all'Ispettorato repressioni delle frodi competenti per
territorio e che sui recipienti sia apposta la stampigliatura
"Vendita autorizzata fino ad esaurimento", ovvero su di essi sia
riportato l'anno di produzione delle uve, ovvero l'indicazione che
trattasi di prodotto ottenuto dalla vendemmia 2002 o di anni
precedenti, purché documentabili.
Art. 5.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini con la denominazione di origine controllata e
garantita “Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane" e' tenuto a
norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti
stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 20 febbraio 2003
Il direttore generale: Abate





Allegato
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA E GARANTITA
"MONTEPULCIANO D'ABRUZZO COLLINE TERAMANE".
Art. 1.
La denominazione di origine controllata e garantita
"Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane" e' riservata ai vini che
rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente
disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: “Montepulciano
d'Abruzzo Colline Teramane", "Montepulciano d'Abruzzo Colline
Teramane" riserva.
Art. 2.
I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve
prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente
composizione ampelografica: Montepulciano n. : minimo 90%; puo'
concorrere alla produzione di detti vini il vitigno Sangiovese fino
ad un massimo del 10%.
Art. 3.
La zona di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata e garantita “Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane"
ricade nel territorio dei comuni appresso indicati della provincia di
Teramo: Ancarano, Atri, Basciano, Bellante, Campli, Canzano,
Castellalto, Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Celino
Attanasio, Cermignano, Civitella del Tronto, Colonnella,
Controguerra, Corropoli, Giulianova, Martinsicuro, Montorio al
Vomano, Morro d'Oro, Mosciano Sant'Angelo, Nereto, Notaresco, Penna
Sant'Andrea, Pineto, Roseto degli Abruzzi, Sant'Egidio alla Vibrata,
Sant'Omero, Silvi, Teramo, Torano Nuovo, Tortoreto.
Tale zona e' cosi' delimitata: dalla s.s. n. 81 Piceno Aprutina
al km 12 che e' il punto di delimitazione del confine provinciale si
procede in direzione sud.
La zona interessata e' quella delimitata in direzione est dalla
s.s. n. 81 Piceno Aprutina che arriva sino a Teramo.
A Teramo si prosegue per la s.s. n. 80 in direzione Montorio al
Vomano sino al km 64 toccando quota 352 ed escludendo tutta la zona
ovest, dal bivio di Collevecchio si arriva a Villa Cassetti.
Riprendendo la s.s. n. 150 dal km 32 si prosegue a Val Vomano
sino al km 27.
Si procede in direzione sud verso Villa Portone toccando quota
332, continuando per S. Agostino a quota 326.
In direzione Basciano si costeggia S. Maria a quota 380 e si
ridiscende per Villa Guidotti a quota 306 in direzione Penna S.
Andrea.
Si tocca località Trinità a quota 374.
Da Penna S. Andrea attraverso la s.s. n. 81 si arriva a
Cermignano e si prosegue per Cellino Attanasio.
Sempre percorrendo la s.s. n. 81 al km 70 si oltrepassa il
torrente Piomba, e toccando quota 342 si arriva alla localita'
Marciano.
Si prosegue in direzione di Castiglione Messer Raimondo sino al
km 87 della s.s. n. 81, si costeggia il fiume fino a nord.
Si risale in localita' Casabianca, fino all'incrocio Villa
S. Romualdo toccando quota 270.
Si imbocca la s.p. n. 31/A fino a Villa S. Romualdo a quota 347.
Si prosegue per la s.p. n. 31 in direzione di Villa Pozza.
Si ridiscende per la s.p. n. 31 ed al km 28 si incrocia il
torrente Piomba.
Si risale sino all'incrocio con la s.s. n. 553 in direzione di
Atri in localita' Tre Ciminiere, si imbocca la s.p. n. 30 incrociando
localita' S. Martino a quota 265 e si prosegue per S. Giovanni.
Si ridiscende a destra per contrada Monterone sino al confine
provinciale, ricadente nel comune di Atri.
Si costeggia tale confine per risalire alla s.p. n. 30 e la si
percorre fino all'incrocio della s.s. n. 16.
La s.s. n. 16 in direzione nord delimita ad est tutta la
provincia di Teramo sino al comune di Martinsicuro.
Dalla s.s. n. 16 nel punto del confine provinciale, in direzione
ovest si percorre la s.s. Bonifica sino al km 3, per poi imboccare la
s.p. Vallecupa sino all'incrocio con la s.s. Bonifica al km 10.
Si prosegue per la s.s. Bonifica sempre in direzione ovest, fino
all'incrocio con la s.p. n. 1/C in direzione nord, la si percorre per
4 km per poi immettersi ad ovest nella s.p. 2.
Si prosegue ad ovest e si percorre la s.s. n. 259 della Vibrata
sino al confine provinciale in direzione Maltignano.
Si costeggia in direzione ovest il confine provinciale per poi
incrociare la s.s. n. 81 Piceno Aprutina, punto di partenza della
delimitazione.
Art. 4.
Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione
dei vini a denominazione di origine controllata e garantita
“Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane" devono essere quelle
tradizionali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche
caratteristiche di qualita'. In particolare le uve destinate alla
produzione dei vini a denominazione di origine controllata e
garantita “Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane" devono essere
ottenute unicamente da vigneti ubicati in terreni collinari o di
altopiano, la cui altitudine non sia superiore a 550 m.s.l. con
esclusione dei fondovalli umidi.
Fermo restando i vigneti esistenti, per i nuovi impianti e i
reimpianti la densità per ettaro in coltura specializzata non può
essere inferiore a 3000 ceppi.
I sesti d'impianto, le forme di allevamento e i sistemi di
potatura sono quelli generalmente usati nella zona, e comunque atti a
non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino.
Tuttavia per i nuovi impianti ed i reimpianti sono vietate forme
di allevamento con forme a tetto orizzontali escluse le pergolette
aperte.
E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione
di soccorso.
La resa massima di uva ammessa alla produzione dei vini a
denominazione di origine controllata e garantita “Montepulciano
d'Abruzzo Colline Teramane", non deve essere superiore a 9,5 t ad
ettaro di vigneto in coltura specializzata.
Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per
ettaro in cultura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella
specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla
vite.
A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la
resa dovra' essere riportata nel limite sopra indicato, purche' la
produzione non superi del 20% il limite medesimo.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a
denominazione di origine controllata e garantita “Montepulciano
d'Abruzzo Colline Teramane" un titolo alcoolometrico volumico
naturale minimo del 12% vol.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari
caratteristiche.
Art. 5.
Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento
devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione
delimitata dall'art. 3.
Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione
il Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini puo'
consentire, su apposita domanda delle ditte interessate, che le
suddette operazioni di vinificazione siano effettuate nell'ambito
della provincia di Teramo a condizione che le ditte interessate
dimostrino di aver tradizionalmente vinificato le uve prodotte nella
zona nelle cantine per le quali si chiede l'autorizzazione.
La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al
70%. Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha
diritto alla denominazione di origine controllata e garantita. Oltre
il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e
garantita per tutto il prodotto.
Il vino deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di
due anni di cui almeno un anno in botti di rovere o di castagno e sei
mesi di affinamento in bottiglia.
Il periodo di invecchiamento decorre dal 1 novembre dell'annata
di produzione delle uve.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
“Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane" sottoposto ad un periodo
di invecchiamento non inferiore a tre anni puo' portare in etichetta
la menzione "riserva" fermi restando i periodi minimi di utilizzo del
legno e affinamento in bottiglia.
Il periodo di invecchiamento anche per la tipologia riserva e'
calcolato a partire dal 1 novembre dell'annata di produzione delle
uve.
E' consentita l'aggiunta, in una sola volta, a scopo
migliorativo, di “Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane" piu'
giovane a identico “Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane" piu'
vecchio nella misura massima del 15%.
Non e' consentita la pratica dell'arricchimento.
Art. 6.
I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto
dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:
“Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane" e “Montepulciano
d'Abruzzo Colline Teramane" riserva;
colore: rosso rubino intenso con lievi sfumature violacee
tendenti al granato con l'invecchiamento;
odore: profumo caratteristico, etereo, intenso;
sapore: asciutto, pieno, robusto, armonico e vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25 g/l.
In relazione alla conservazione in recipienti di legno, il sapore
del vino puo' rilevare un eventuale sentore di legno.
E' facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali -
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini di modificare con proprio decreto, i limiti minimi sopra
indicati per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore.
Art. 7.
Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di
origine controllata e garantita “Montepulciano d'Abruzzo Colline
Teramane" ivi compresa la menzione "riserva" la dicitura deve essere
conforme alle disposizioni comunitarie e nazionali in materia.
Le bottiglie in cui viene confezionato il vino a denominazione di
origine controllata e garantita “Montepulciano d'Abruzzo Colline
Teramane" per quanto riguarda l'abbigliamento, devono essere consoni
ai caratteri di un vino di pregio.
Per l'immissione al consumo dei vini a denominazione di origine
controllata e garantita “Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane"
anche per la tipologia "riserva" sono ammessi soltanto recipienti in
vetro di capacita' non superiore ai tre litri.
Per tutti e' prevista la chiusura con tappo di sughero.
Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di
origine controllata e garantita “Montepulciano d'Abruzzo Colline
Teramane" anche per la tipologia "riserva" e' vietata l'aggiunta di
qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal
presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi "extra, fine,
scelto, selezionato e similari". E' tuttavia consentito l'uso di
indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi
privati non aventi significato laudativo e tali da non trarre in
inganno l'acquirente.
E' consentito altresi' l'uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree,
fattorie, zone e localita' comprese nella zona delimitata nel
precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da
cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto.
Sulle bottiglie contenenti il vino a denominazione di origine
controllata e garantita “Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane"
anche per la tipologia "riserva" deve sempre figurare l'indicazione
dell'annata di produzione.
La menzione vigna seguita dal relativo toponimo e' consentita
alle condizioni previste dalla legge.

WEBMASTER L.ROMANO        GLOSSARIO

2/4/2003 10.43